Evitare il fallimento e le conseguenze ad esso connesse

Merita approfondito esame la ricerca di una soluzione per evitare il fallimento, tentando, per quanto possibile di adottare una procedura liquidatoria diversa tra quelle proposte dalla nuova legge fallimentare.

Il fallimento comporta una indagine giudiziale per l’accertamento dei reati previsti dalla legge fallimentare, indagine che è preclusa nel caso di altra procedura concorsuale.

Pertanto l’imprenditore illimitatamente responsabile, oltre alla perdita di tutto il patrimonio personale dovrà verificare con l’appoggio dei nostri esperti se abbia tenuto comportamenti che, valutati attraverso l’ottica della legge fallimentare si evidenzino ora come reati suscettibili di essere sanzionati come bancarotta fraudolenta.
Nel caso in cui il fallito sia società a responsabilità limitata, l’indagine sarà a carico del legale rappresentante il quale potrà:

  1. essere condannato per reati di bancarotta fraudolenta o preferenziale
  2. essere sottoposto ad azione di responsabilità mirante al risarcimento patrimoniale del danno causato ai creditori
  3. essere chiamato a rispondere in proprio, di aver continuato l’attività in presenza delle cause che impongono lo scioglimento della società. La legge fallimentare prevede una responsabilità personale per tutti gli atti amministrativi compiuti dall’amministratore dopo che si  è verificata la perdita totale del capitale sociale o la sua riduzione al di sotto dei limiti legali ed egli non avesse adottato uno dei provvedimenti indicati dall’art. 2447 del codice civile.

Tali situazioni sono evitabili nel caso si possa ricorrere ad una procedura minore (concordato preventivo), ma la scelta tra le diverse procedure concorsuali non è libera.
Il consiglio dei nostri esperti sarà in tale situazione, particolarmente importante. Se l’azienda possa presentare domanda di concordato preventivo per cessione dei beni o una ristrutturazione del debito o se debba andare al fallimento, sarà stabilito dalla situazione patrimoniale e dall’entità del dissesto, salvo che  l’imprenditore non sia disponibile a conferire le risorse necessarie e mancanti per l’adozione di una diversa procedura concorsuale.

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